lunedì 11 maggio 2009

Respingimenti in Libia - Oltre 500 e tutti illegali

A cura dell’ Avv. Alessandra Ballerini

In questi giorni diverse imbarcazioni cariche di migranti sono state "soccorse" dalle motovedette della guardia costiera italiana nelle acque del canale di Sicilia. Il ministro Maroni, con la benedizione del premier, dice di voler ricondurre direttamente in Libia tutti i migranti che stanno tentando di arrivare e che arriveranno a largo delle "nostre" coste. E questo nonostante il ministro non possa ignorare che tra i naufraghi vi sono molti richiedenti asilo, ma nessun cittadino libico. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel comunicato del 8/5/2009 "ritiene probabile che tra le persone respinte ci siano individui bisognosi di protezione internazionale; nel 2008 il 75% di coloro che sono giunti in Italia via mare ha fatto richiesta di asilo".Questa indiscriminata deportazione di massa (mentre scrivo il Tg dichiara che sarebbero 500 i profughi coattivamente riportati in Libia negli ultimi 4 giorni) viola la nostra costituzione (il perfetto art. 10), il diritto internazionale (convenzione di Ginevra e Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo) ma persino gli stessi accordi tra Italia e Libia che non risulta prevedano la “riammissione” in Libia di immigrati fermati da mezzi italiani nelle acque internazionali, ma solo il “pattugliamento congiunto”.
Questa illegale e sciagurata tecnica di deportazione di massa di migranti era già stata tentata dal Governo italiano nel 2005. L’Italia in quella occasione era stata condannata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo proprio perché aveva effettuato dei respingimenti collettivi dei migranti sbarcati a Lampedusa verso la Libia.Un precedente che il Ministro Maroni sembra ignorare. Come sembra ignorare che la Libia non ha mai aderito alla Convenzione di Ginevra del 1951 e dunque l’improbabile presenza di un centro per rifugiati (che il ministro asserisce essere stato costruito ultimamente a Tripoli ma di cui non vi traccia nelle cartine ) non rassicura minimamente circa le sorti dei profughi deportati a forza in un Paese che non riconosce il diritto di asilo e che è noto per le violazioni del diritto umani che si commettono quotidianamente ai danni dei migranti, come documentato tra l’altro dai report raccolti su Fortress Europe
Il 10 maggio di quattro anni fa la Terza Sezione della Corte Europea per i diritti dell’uomo, con un provvedimento d’urgenza, sospendeva l’espulsione di 11 immigrati che avevano avuto la fortuna di giungere vivi nel precedente mese di marzo a Lampedusa. La Corte aveva ordinato all’Italia di fornire spiegazioni sulle procedure di identificazione ed espulsione adottate, sulla presentazione eventuale di richieste d’asilo da parte degli immigrati respinti e sullo status delle loro domande. Numerosi parlamentari dell’opposizione e associazioni come il Cir e Amnesty International avevano censurato tali respingimenti, parlando di espulsioni collettive, vietate dal diritto internazionale.Particolari critiche aveva suscitato la politica italiana di collaborazione con la Libia “E’ la prima volta – commentavano le onorevoli Tana de Zulueta e Chiara Acciarini - che uno stato europeo viene sanzionato per espulsioni verso un terzo paese, qual è la Libia, che non sia quello di origine degli immigrati. La Corte con le sue decisioni, vincolanti per l’Italia, ha di fatto bocciato l’accordo tra Italia e Libia... La decisione della Corte dimostra come le espulsioni sommarie attuate più volte avvengano al di fuori della legalità e delle norme internazionali del diritto d’asilo..".
La Corte europea dei diritti dell’uomo il 10.5.2005 adottava un provvedimento d’urgenza sulla base dell’articolo 39 del suo regolamento, indicando al governo italiano che, "nell’interesse delle parti", "non deve espellere" undici ricorrenti tra i migranti giunti a Lampedusa e trattenuti nel Cpt di Crotone. La decisione della Corte accoglieva la richiesta contenuta nel ricorso che avevamo presentato il 1° aprile del 2005 a nome di 79 migranti incontrati nei Cpt di Lampedusa e Crotone. In particolare nel ricorso presentato alla Corte ricordavamo che, come noto, la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e, pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti il 16 maggio 1989, non ha riconosciuto la competenza del Comitato da essa istituito a ricevere ed esaminare ricorsi individuali ai sensi dell’art. 22 della Convenzione e che "negli ultimi tempi, anche per effetto del riavvicinamento politico-diplomatico con l’Europa, la Libia ha avviato una strategia di contenimento dei flussi di profughi estremamente rigorosa che viene attuata nel più completo dispregio di ogni elementare garanzia dei diritti fondamentali della persona e soprattutto che non tiene conto minimamente dei pericoli cui i singoli profughi possono essere esposti nei Paesi dove vengono rinviati". Queste considerazioni valgono oggi come ieri.
Ed ancora si evidenziava alla Corte come, contrariamente alle rassicurazioni fornite dal Governo italiano, la maggior parte dei profughi rimpatriati in Libia, venivano trattenuti dalle autorità di quel Paese nel campo di detenzione di Al Gatrun, situato in pieno deserto, e poi rispedite nei relativi Paesi di origine non già in aereo ma con mezzi di fortuna che attraversano il deserto libico fino al confine nigeriano. A questo proposito, ricordavamo l’accurato reportage di Fabrizio Gatti pubblicato su L’Espresso del 24 marzo 2005, nonché il servizio trasmesso nel corso del programma televisivo Ballarò (RAI 3) del 21 dicembre 2004.
Sempre nel 2005 in sede comunitaria vi era stata una vera rivolta da parte delle organizzazioni non governative e da alcuni eurodeputati per fermare le espulsioni collettive verso la Libia.Un primo appello-denuncia, sottoscritto da dieci ONG, era stato trasmesso alla Commissione Europea dopo i rimpatri di massa di ottobre, con la richiesta di adottare delle sanzioni nei confronti dell’Italia.
Il 21 marzo 2005, Amnesty International si rivolgeva al Commissario Frattini, sottolineando i rischi cui erano sottoposte le persone forzatamente rimpatriate in Libia.
Nel ricorso presentato alla Corte Europea nell’interesse di quei 79 migranti (fortunati, rispetto ai 500 profughi respinti in questi giorni in Libia, perchè sono almeno riusciti a toccare il suolo italico e parlare con parlamentari e avvocati ed esercitare, seppure in maniera assolutamente fortuita e parziale, i loro diritti), lamentavamo in particolare la violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione in ragione del rischio che i ricorrenti, se rimpatriati in Libia, muoiano o vengano sottoposti a torture o ad altri trattamenti inumani o degradanti in Libia o a causa anche delle modalità del loro trasferimento verso il confine nigeriano in vista del successivo rinvio nei rispettivi Paesi di origine (ove pure potrebbero configurarsi, a seconda dei casi, rischi per la loro incolumità fisica). Di conseguenza, il loro eventuale respingimento in Libia si poneva (allora come oggi) in contrasto anche con gli obblighi in materia di rispetto della vita umana derivanti dall’art. 2 della Convenzione.
Veniva altresì rappresentata alla Corte Europea la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4 che sancisce in termini assoluti il divieto di espulsione collettiva degli stranieri. Secondo la giurisprudenza della Corte, per espulsione collettiva si deve intendere “toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un exame raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe”. Cela ne signifie pas pour autant que là où cette dernière condition est remplie, les circonstances entourant la mise en œuvre de décisions d’expulsion ne jouent plus aucun rôle dans l’appréciation du respect de l’article 4 du Protocole n° 4» (cfr. sentenza 5 febbraio 2002, Conka e altri c. Belgio, § 50).
Ebbene, la modalità con cui le autorità italiane stanno procedendo (oggi in maniera ancora più evidente di quanto avveniva nel 2005) alla deportazione di massa di centinaia di persone neppure mai sbarcate in Italia e quindi non identificate, costituisce indubbiamente un’espulsione "collettiva”, contraria al divieto imposto dall’art. 4 del Protocollo n. 4. In particolare, è evidente che le autorità italiane non hanno effettuato (nè in questi giorni nè nel 2005) una specifica valutazione delle posizioni soggettive ed una distinta procedura di identificazione delle singole persone interessate.
Nel 2005 eccepivano altresì davanti la Corte Europea la violazione dell’art. 13 della Convenzione perché ai ricorrenti era negata la possibilità di entrare in contatto con un avvocato di fiducia e di avvalersi efficacemente delle procedure previste dal diritto interno per contestare la legittimità del loro rimpatrio. Il diritto tutelato dall’art. 13 della Convenzione infatti ha come contenuto imprescindibile il diritto a non vedere pregiudicata irreversibilmente la propria condizione prima che l’autorità giudiziaria abbia potuto decidere sulla sussistenza delle violazioni denunciate. A questo proposito, la costante giurisprudenza della Corte ha ritenuto che l’assenza di effetto sospensivo dei ricorsi interni esperibili avverso provvedimenti di espulsione o di estradizioni costituisca una violazione dell’art. 13 della Convenzione (cfr. sentenza 5 febbraio 2002, Çonka c. Belgio, § 79, sentenza 11 luglio 2000, Jabari c. Turchia, § 50, e sentenza 15 novembre 1996, Chahal c. Regno Unito, § 145, dove si afferma che “the notion of an effective remedy under Article 13 requires independent and rigorous scrutiny of a claim that there exist substantial grounds for fearing a real risk of treatment contrary to Article 3 and the possibility of suspending the implementation of the measure impugned”). Nel caso delle odierne deportazioni in Libia, i profughi non sono stati evidentemente messi in grado di esperire alcun rimedio giurisdizionale avverso il loro respingimento in Libia, respingimento che non sappiamo neppure se si accompagna alla notifica di un provvedimento formale.
Ai profughi è altresì negata la possibilità di entrare in contatto con un avvocato al fine di esercitare il loro diritto di ricorso individuale dinanzi alla Corte e ciò in violazione dell’art. 34 della Convenzione che prevede l’obbligo di non ostacolare “in alcun modo” l’esercizio di tale diritto prescritto dall’art. 34 in fine della Convenzione. Come ha ribadito la Corte, «l’engagement de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l’exercice du droit pour l’individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour. Celle-ci rappelle qu’elle s’est déjà penchée sur cette question dans des arrêts précédents. Pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 34 soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot « presse[r] », il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation des requérants déclarés ou potentiels, de leur famille ou de leur représentant en justice, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ceux-ci ou à les décourager de se prévaloir du recours qu’offre la Convention» (cfr. sentenza 6 febbraio 2003, Mamtkulov e Abdurasulovic c. Turchia, § 95, con ivi ulteriori richiami giurisprudenziali).
Oggi il ministro Maroni si vanta della sua politica di respingimento di massa in Libia di qualunque migrante (non importa se minorenni, donne incinte o richiedenti asilo) sia rintracciato nelle acque internazionali, senza fare esperienza degli errori del passato. Errori che sono costati al Governo Italiano aspre condanne da parte di Corti, parlamenti e organizzazioni internazionali, ma soprattutto errori che costano centinaia di vite umane.

BOICOTTA TURCHIA

Viva EZLN

Questo video è una libera interpretazione che vuole mettere in risalto l'importanza del Caffè Rebelde Zapatista, come principale fonte di sostentamento delle comunità indigene zapatiste e come bevanda prelibata, degustata da secoli in tutto il mondo. I suoni e i rumori che accompagnano l'osservatore in questa proiezione, sono stati scelti con l'intenzione di coinvolgervi completamente nell'esperienza visiva e trasportarvi direttamente all'interno della folta vegetazione che contraddistingue tutto il territorio del Chiapas, dove viene coltivato questo caffè.

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